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Negato pretestuoso risarcimento del danno da cose in custodia


Negato pretestuoso risarcimento del danno da cose in custodia

Negato pretestuoso risarcimento del danno da cose in custodia
Negato pretestuoso risarcimento del danno da cose in custodia

Con la sentenza in commento, datata 16/03/24, il Tribunale di Roma, Sezione dodicesima civile, ha rigettato la domanda di un’anziana signora che aveva convenuto in giudizio il condominio presso il quale si trovava la propria abitazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta sul pianerottolo di casa causata dall’asserita presenza di una sostanza scivolosa e non visibile sul pavimento. Il giudicante non ha ritenuto verosimile la ricostruzione del teste escusso, un amico del figlio della signora che ha dichiarato che al momento del fatto si trovava in compagnia dei due, rilevando come l’attrice fosse già invalida prima dell’incidente, tanto da fruire dal 2016 dall’indennità di accompagnamento per difficoltà visive e di deambulazione; la concessione di tale indennità presuppone un’invalidità totale e permanente e, altresì, l’impossibilità permanente di camminare senza un accompagnatore o la necessità di assistenza continua per compiere gli atti della vita quotidiana, rendendo altamente improbabile che nessuno dei due accompagnatori stesse sorreggendo la signora per consentirle di camminare in sicurezza. Peraltro nessuna fotografia in grado di documentare l’asserita presenza della sostanza sul pavimento è stata scattata e prodotta dai presenti. E anche laddove questa fosse stata provata, nel caso di elementi esterni alla cosa in custodia che per la loro presenza determinano la pericolosità della cosa - diversamente non pericolosa - incombe sulla parte attrice provare che la stessa si trovasse sul pianerottolo dal tempo necessario a consentire al condominio di rimuoverla, non potendo quest’ultimo provare la sua non conoscenza del fatto. Ad abundantiam, nessun condomino ha avuto notizia del fatto fin tanto che l’amministratore non ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danno, ben due mesi dopo, trovandosi così nell'impossibilità di verificare i luoghi.


ALLEGATI

Autore: Laila Perciballi

Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato civilista dal 2000, con studio in Roma. Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina, La vita in diretta, A Conti fatti, Mi manda Rai Tre, Codice a Barre, Storie Vere, Sky 24, Attenti al Lupo, Di Martedi, Piazza Pulita. La sua assistenza si estende a salvaguardia di tutti i diritti degli individui e delle loro diversità, seguendo l’insegnamento del Prof. S.Rodotà e del Prof. P. Cendon, con cui ha avuto e ha l’onore di collaborare. Quale membro dell’associazione “Persona e danno”, si occupa anche di responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; pone particolare attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, nell’esercizio dell’attività in strutture pubbliche e/o private. E ancora si occupa di risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo, azioni a tutela dei contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno. Autrice, nel 2015, dell’ebook "Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve” , e pubblica saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice Cedam, Utet, Jovene Editore, Key e sul sito www.personaedanno.it

Laila Perciballi

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