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Sentenza - 20740 - 2020
Sentenza - 20740 - 2020
Con sentenza del 13 Novembre 2020
il giudice di pace di Roma Avv. Raffaele Forestiero ha annullato il decreto ingiuntivo per € 4706/38 in quanto Acea (…ma così fan tutte!) ha omesso di fornire la prova dei reali consumi dell’utente che, facendo opposizione, ha documentato i suoi consumi medi degli ultimi 5 anni che erano assolutamente lontani dalle fatture, contestate e non pagate, oggetto dell’ingiunzione relativa ai periodi 2013-2016, peraltro prescritte in base alla legge che riduce la prescrizione sui conguagli delle utenze a 2 anni. Senza disporre la CTU che avrebbe dovuto eventualmente richiedere il creditore per dimostrare la fondatezza degli importi indicati nell’ “Estratto Conto Utenza”, vidimato dal notaio, il Giudice di Pace di Roma ha applicato il principio fondamentale del nostro ordinamento secondo il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ”; ebbene né le fatture, unilateralmente emesse dal venditore di energia, né l’attestazione notarile della correttezza contabile di dette fatture superano l’onere della prova dato che “ a fronte delle contestazioni svolte dall’utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante (ovvero la società venditrice di energia) avrebbe dovuto dimostrare l’effettività e le congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati” Ebbene, se l’opposta non ha dato la prova, l’utente ha ragione ed il decreto ingiuntivo va annullato.
Questa sentenza seppur del Giudice di Pace di Roma è davvero importante in quanto tutte le società di energia, nessuna esclusa, quando l’utente non paga attiva il decreto ingiuntivo confidando nella difficoltà delle persone ad iniziare un giudizio di opposizione sia per i costi di iscrizione della causa, sia per i costi del consulente tecnico di ufficio che, spesso, costa più delle fatture contestate e che di solito viene posto a carico del consumatore che ne fa richiesta.
Con questa sentenza, finalmente, accogliendo le argomentazioni della difesa del consumatore; il giudice di pace da ragione all’utente in quanto è il venditore di energia che deve provare i consumi effettivi e, certamente, non possono considerarsi tali le dichiarazioni in fattura .
Autore: Laila Perciballi
Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato civilista dal 2000, con studio in Roma. Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina, La vita in diretta, A Conti fatti, Mi manda Rai Tre, Codice a Barre, Storie Vere, Sky 24, Attenti al Lupo, Di Martedi, Piazza Pulita. La sua assistenza si estende a salvaguardia di tutti i diritti degli individui e delle loro diversità, seguendo l’insegnamento del Prof. S.Rodotà e del Prof. P. Cendon, con cui ha avuto e ha l’onore di collaborare. Quale membro dell’associazione “Persona e danno”, si occupa anche di responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; pone particolare attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, nell’esercizio dell’attività in strutture pubbliche e/o private. E ancora si occupa di risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo, azioni a tutela dei contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno. Autrice, nel 2015, dell’ebook "Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve” , e pubblica saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice Cedam, Utet, Jovene Editore, Key e sul sito www.personaedanno.it