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Risarcimento del danno da ridotto godimento dell’immobile


Risarcimento del danno da ridotto godimento dell’immobile

Risarcimento del danno da ridotto godimento dell’immobile
Risarcimento del danno da ridotto godimento dell’immobile

Il Tribunale Ordinario di Roma, VI Sezione civile, con la sentenza in commento, datata 29/12/2023, ha accolto la domanda proposta da una coppia di cittadini difesi dallo studio Perciballi contro gli eredi del loro precedente locatore, condannando la proprietà a rimborsare agli attori l’importo di euro 8900/00 euro (ottomilanovecento/00) oltre interessi legali.La parte locatrice si è resa dunque inadempiente rispetto all’obbligo di mantenere l’immobile locato in stato da servire all’uso abitativo pattuito tra le parti. Del resto, dalle prove testimoniali assunte e dai documenti fotografici prodotti è emerso come, a partire dall’ottavo mese di locazione, i conduttori abbiano subito il distacco dell’acqua potabile.Detta privazione di un diritto fondamentale della persona (l’acqua!) era dovuta alla morosità maturata dal precedente locatario e non sanata dalla proprietà prima di dar luogo al nuovo contratto di locazione. Ebbene, nonostante la tempestiva richiesta del conduttore al locatore di ripristinare la fornitura, questi si è limitato ad attivare l’acqua del pozzo, non potabile, che veniva pompata negli appartamenti attraverso un motore. Inoltre, le frequenti rotture del motore lasciavano uno/due giorni a settimana i conduttori e i loro tre figli, minori, totalmente privi di acqua per tutta la restante durata della locazione, ovvero per un periodo di oltre due anni. Insomma, una pronuncia importante per i conduttori di fronte alle inadempienze dei locatori che devono comunque consegnare una casa salubre e con “acqua potabile”.Se da una parte, infatti, c’è il diritto del proprietario ad incassare i canoni di locazione (sempre pagati dal conduttore nonostante l’assenza dell’acqua potabile e la presenza di infiltrazioni nell’appartamento); dall’altra c’è il dovere del proprietario di consegnare una casa con tutte le forniture (acqua, luce e gas) necessarie per la vita della famiglia in un ambiente salubreGli inadempimenti, infatti, statuisce il Tribunale di Roma, si pagano con il risarcimento del danno; peraltro, salato dato che la proprietà è stata condannata a 8900/00 euro (ottomilanovecento/00).


ALLEGATI

Autore: Laila Perciballi

Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato civilista dal 2000, con studio in Roma. Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina, La vita in diretta, A Conti fatti, Mi manda Rai Tre, Codice a Barre, Storie Vere, Sky 24, Attenti al Lupo, Di Martedi, Piazza Pulita. La sua assistenza si estende a salvaguardia di tutti i diritti degli individui e delle loro diversità, seguendo l’insegnamento del Prof. S.Rodotà e del Prof. P. Cendon, con cui ha avuto e ha l’onore di collaborare. Quale membro dell’associazione “Persona e danno”, si occupa anche di responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; pone particolare attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, nell’esercizio dell’attività in strutture pubbliche e/o private. E ancora si occupa di risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo, azioni a tutela dei contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno. Autrice, nel 2015, dell’ebook "Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve” , e pubblica saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice Cedam, Utet, Jovene Editore, Key e sul sito www.personaedanno.it

Laila Perciballi

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