VITTORIE PIU' SIGNIFICATIVE
Nullità cartelle per intervenuta prescrizione
Nullità cartelle per intervenuta prescrizione
A seguito dell’intervenuto parziale annullamento da parte del Tribunale di Roma dell’intimazione di pagamento opposta dal un contribuente per i sottostanti contributi INPS; l’Agenzia delle Entrate Riscossione interponeva appello lamentando la non intervenuta prescrizione per erroneità del giudicante nell’aver ritenuto non ritualmente notificata la cartella annullata. Ebbene, costretto alla difesa anche nel giudizio di gravame, il cittadino proponeva appello incidentale per l’annullamento anche dell’altra cartella giustificativa dell’intimazione di pagamento del totale importo di euro 38.036/37 (trentottomilatrentasei/trentasette). La linea difensiva dello Studio Perciballi portava ad un totale annullamento dell’intero importo dato che con la sentenza n. 1076 del 2023, la Corte di Appello di Roma, II Sezione lavoro, oltre a confermare l’annullamento della prima cartella esattoriale, sanciva anche quello della seconda cartella per intervenuta prescrizione dovuta al trascorrere di oltre 5 anni dagli omessi pagamenti. Detta sentenza ha accertato il principio della certezza dei diritto sui tempi della prescrizione confermando l’annullamento di ogni pretesa creditoria da parte dell’ Agente della Riscossione per i titoli dedotti in giudizio con anche la condanna, in solido con l’INPS - costituitosi in giudizio per chiedere la conferma della sentenza impugnata -, al rimborso delle spese del doppio grado pari complessivamente a 7800,00 euro (settemilaottocento/00) , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
La Pubblica Amministrazione e l’agente di riscossione dovrebbero agire con attenzione, cura e prudenza, nel rispetto dei principi espressi nello Statuto del contribuente (cfr. Legge del 27/07/2000 n. 212), al fine sia di non ledere il diritto del cittadino ad un rapporto di collaborazione e fiducia con il fisco, sia per evitare di appesantire la già (sovraccarica) macchina giudiziaria nonché per non aggravare le casse dello Stato con gli onorari di giudizio di fronte a pretese tributarie prescritte con lapalissiana evidenza.
Autore: Laila Perciballi
Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato civilista dal 2000, con studio in Roma. Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina, La vita in diretta, A Conti fatti, Mi manda Rai Tre, Codice a Barre, Storie Vere, Sky 24, Attenti al Lupo, Di Martedi, Piazza Pulita. La sua assistenza si estende a salvaguardia di tutti i diritti degli individui e delle loro diversità, seguendo l’insegnamento del Prof. S.Rodotà e del Prof. P. Cendon, con cui ha avuto e ha l’onore di collaborare. Quale membro dell’associazione “Persona e danno”, si occupa anche di responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; pone particolare attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, nell’esercizio dell’attività in strutture pubbliche e/o private. E ancora si occupa di risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo, azioni a tutela dei contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno. Autrice, nel 2015, dell’ebook "Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve” , e pubblica saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice Cedam, Utet, Jovene Editore, Key e sul sito www.personaedanno.it