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Condanna di Acea Ato 2 al risarcimento del danno per mancato allaccio della rete idrica
Condanna di Acea Ato 2 al risarcimento del danno per mancato allaccio della rete idrica
Con la sentenza in commento del 22/04/23, il Tribunale Ordinario di Tivoli ha condannato la società Acea Ato 2, previa declaratoria di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c., a risarcire la somma complessiva di 47.700,00 euro (quarantasettemilasettecento/00) in favore della parte attrice per aver provveduto ad allacciare il di lei edificio (costituito da più abitazioni e più box) alla rete idrica con ben sette anni di ritardo.Il giudice ha ritenuto le deduzioni della Acea Ato 2 non idonee a giustificare l’impiego di un periodo di tempo così esorbitante, durante il quale le parti attrici, difesa dallo studio Perciballi, non hanno potuto né vendere né locare gli appartamenti di loro proprietà per la mancanza della rete idrica. La parte attrice, infatti, ha prodotto decine di reclami, il contratto di mutuo per i lavori di ristrutturazione dello stabile, l’offerta di compravendita di uno degli appartamenti della palazzina e l’offerta per la locazione di un altro appartamento che documentano ogni momento di questa “triste vicenda di inefficienza nella fornitura idrica”.Sono stati inoltre ascoltati numerosi testimoni, persino il Sindaco che era stato interessato dalla vicenda poiché Acea Ato 2 aveva cercato di attribuire il ritardo nell’allaccio alla mancanza di rilascio dei permessi del comune, e in seguito a quanto emerso dall’istruttoria, il Tribunale Ordinario di Tivoli ha stabilito che la lungaggine - che nella fattispecie non ha precedenti – è da imputare solo alla negligenza ed imperizia, oltre che alla mancanza di rispetto verso la cittadinanza da parte di Acea Ato 2, condannandola ad un risarcimento del danno di euro 47.700,00 (quarantasettemilasettecento/00) per aver violato gli impegni contrattuali e la sua stessa carta dei servizi. Si tratta di una sentenza esemplare che dà speranza ai cittadini che, ogni giorno, vengono vessati da inadempienze del gestore che rinvia, di volta in volta, l’allaccio alla rete idrica o altre prestazioni contrattuali che hanno ad oggetto l’acqua, bene fondamentale della vita.In tutti questi casi, l’avvocato Perciballi è dalla parte degli utenti (siano essi privati cittadini, siano essi imprese)
Autore: Laila Perciballi
Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato civilista dal 2000, con studio in Roma. Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina, La vita in diretta, A Conti fatti, Mi manda Rai Tre, Codice a Barre, Storie Vere, Sky 24, Attenti al Lupo, Di Martedi, Piazza Pulita. La sua assistenza si estende a salvaguardia di tutti i diritti degli individui e delle loro diversità, seguendo l’insegnamento del Prof. S.Rodotà e del Prof. P. Cendon, con cui ha avuto e ha l’onore di collaborare. Quale membro dell’associazione “Persona e danno”, si occupa anche di responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; pone particolare attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, nell’esercizio dell’attività in strutture pubbliche e/o private. E ancora si occupa di risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo, azioni a tutela dei contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno. Autrice, nel 2015, dell’ebook "Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve” , e pubblica saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice Cedam, Utet, Jovene Editore, Key e sul sito www.personaedanno.it