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Cittadini onesti e disservizi telefonici


Cittadini onesti e disservizi telefonici

Cittadini onesti e disservizi telefonici
Cittadini onesti e disservizi telefonici

l provvedimento in esame prende le mosse dalla istanza presentata contro Vodafone Italia spa da parte di un utente che, indotto a sottoscrivere nel luglio del 2019 un contratto voce e adsl con l’operatore sulla base di informazioni non corrette, non solo non aveva conseguito alcun risparmio, ma addirittura non aveva neanche ricevuto i servizi richiesti. Alla luce di ciò, nel dicembre dello stesso anno l’utente risolveva il contratto per inadempimento e cambiava gestore, restituendo al contempo gli apparecchi in proprio possesso (modem e decoder).

Tuttavia, nonostante il passaggio al nuovo gestore, nel mese di febbraio 2020 l’utente riceveva da Vodafone un esorbitante fattura di €453,08 (quattrocentocinquantatre,otto) che contestava invano tramite call center. Il 04/03/2020 decideva allora di inviare un reclamo a mezzo PEC, ma anche questo rimaneva senza risposta da parte dell’operatore. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come la condotta di Vodafone si ponga in contrasto con l’art.8, comma 4, della delibera 179/03/CSP secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Omettendo di dare risposta al reclamo, l’operatore ha vanificato il fine della citata norma, e cioè quello di assicurare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Ciò considerato, il giudicante ha riconosciuto all’istante un indennizzo quantificato nella misura edittale massima e corrispondente alla somma di €300,00 (trecento,00). L’Agcom ha altresì accolto la richiesta dell'utente di storno della fattura ( tranne che per la voce di spesa relativa all'utenza ancora attiva), posto che la legge 40/2007 riconosce al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, o di trasferire la propria utenza presso altro operatore, con il solo obbligo del preavviso, senza ritardi e senza penali: gli unici importi ammessi sono solo le “spese giustificate dai costi degli operatori”, ossia le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo sopportato da quest'ultimo per procedere alla disattivazione al trasferimento dell'utenza, spese di cui l’operatore deve comunque fornire la prova e che, nel caso concreto, non sussiste.

nfine, il giudice ha accolto la domanda sulla fatturazione a 28 giorni per quel che riguarda la restituzione, da parte di Vodafone, delle differenze derivanti della modifica del ciclo di fatturazione, atteso l'obbligo di fatturazione su base mensile imposta gli operatori a partire dal 23 giugno 2017 in base alla delibera Agcom n° 252/16/CONS.


ALLEGATI

Autore: Laila Perciballi

Laila Perciballi, patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato civilista dal 2000, con studio in Roma. Partecipa a trasmissioni televisive, tra le quali Uno Mattina, La vita in diretta, A Conti fatti, Mi manda Rai Tre, Codice a Barre, Storie Vere, Sky 24, Attenti al Lupo, Di Martedi, Piazza Pulita. La sua assistenza si estende a salvaguardia di tutti i diritti degli individui e delle loro diversità, seguendo l’insegnamento del Prof. S.Rodotà e del Prof. P. Cendon, con cui ha avuto e ha l’onore di collaborare. Quale membro dell’associazione “Persona e danno”, si occupa anche di responsabilità professionale, malpractice-medica, responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da “contatto sociale”; pone particolare attenzione alla tutela dei professionisti, personale medico e paramedico, nell’esercizio dell’attività in strutture pubbliche e/o private. E ancora si occupa di risarcimento danni, tributi, Equitalia, usura, anatocismo, azioni a tutela dei contribuenti, carte dei servizi, sinistri stradali, recupero crediti, amministrazione di sostegno. Autrice, nel 2015, dell’ebook "Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimento ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve” , e pubblica saggi sui diritti della persona e sui danni con la casa editrice Cedam, Utet, Jovene Editore, Key e sul sito www.personaedanno.it

Laila Perciballi

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