CITTADINI - VITTIME DI BUCHE, VORAGINI, AVETE DIRITTO AI DANNI
Buche, voragini, cadute degli alberi e dei cartelloni, anche per intemperie, stanno creando innumerevoli danni ai pedoni, ai ciclisti, ai motociclisti ed agli automobilisti. Ebbene, gli italiani, da Nord a Sud, di piccole e di grandi città, presentano tutti gli stessi problemi, anche se a Roma sono decisamente più frequenti e più preoccupanti.
Ma in caso d’incidente, possiamo chiedere un risarcimento? E a chi? La responsabilità - ormai è costantemente confermato dalla giurisprudenza- è del Comune (se si tratta di strada comunale), della Provincia (se si tratta di strada provinciale), dello Stato ( se si tratta di strada statale) della società Autostrade ( se si tratta di autostrada) .
L'asfalto non tiene, il ghiaccio ovunque, gli alberi cadono e la responsabilità è sempre dell'ente proprietario delle strade. Le persone hanno diritto a strade sicure, che siano conformi alle normative vigenti e che non siano tali da creare pericolo per l’incolumità fisica dei cittadini, anche in caso di intemperie. Come sempre, sarà necessario inviare la lettera di denuncia del sinistro e richiesta danni agli organi competenti, poi cercare di risolvere mediante la conciliazione il caso, e ove non si riesca – specie per i danni in cui ci siano conseguenze gravi per la salute del cittadino - con l'assistenza di un legale, potrebbe essere necessario adire l’autorità giudiziaria.
Ma cosa dobbiamo fare esattamente al momento dell’incidente? E’ fondamentale prendere tutte le dovute precauzioni per assicurarsi che poi l’Ente che ha in custodia la strada non trovi dei buoni motivi per esimersi dal risarcimento.
Quindi, è fondamentale chiamare la polizia municipale per redigere verbale dell’accaduto, dello stato dei luoghi, dei danni subiti, prendere i nomi di eventuali soccorritori (facendosi lasciare, nome cognome ed indirizzo) e chiedendo alla stessa polizia municipale di raccogliere le loro dichiarazioni in modo che, qualora passi troppo tempo dall’evento, le stesse testimonianze siano sempre valide.
In caso di danni materiali, fare le foto dei luoghi e documentare i danni materiali con preventivo, foto e fattura.
In caso di danni fisici, chiamare l’autombulanza e farsi trasportare al vicino Pronto Soccorso, e richiedere copia della cartella clinica, comprensiva delle lastre, seguire tutto il percorso di cure e di riabilitazione, raccogliere tutta la certificazione medica e relative spese per i farmaci sino alla guarigione, poi far redigere una perizia dal medico legale per la valutazione del danno biologico, dell’invalidità permanente assoluta e parziale, per la limitazione della capacità lavorativa e, dunque, procedere con la richiesta dei danni tutti.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacificamente l’applicabilità dell’articolo 2051 cod. civ. agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali.
Tale disposizione prevede, in particolare, quale elemento costitutivo, il requisito della custodia sulla cosa da cui è derivato il danno. Secondo la giurisprudenza prevalente “la custodia si identifica con una potestà di fatto che descrive un’attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata (…)” (così Cassazione, Sezione III, n. 9546 del 2010).
Pertanto, con riferimento al demanio stradale, “la ricorrenza della custodia dev’essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti” (Cassazione n. 9546 del 2010, Cassazione n. 1691 del 2009, Cassazione n. 15042 del 2008 e Cassazione n. 15383 del 2006).
Dello stesso avviso, il Tribunale di Roma che, con sentenza 12547 del 19.6.2017, accogliendo la domanda del motociclista (sebbene non abbia riconosciuto il danno esistenziale ) ha comunque condannato l'ente resistente a risarcire i danni fisici subiti dall'utente della strada per circa euro 34.000, oltre interessi, caduto con la moto a causa di un avvallamento della sede stradale.
Ecco, la giurisprudenza è ormai costante sulla responsabilità dei beni in custodia ex art. 2051 c.c. e, dunque, se si seguono questi semplici consigli, sarà difficile che l’ente possa esimersi dal risarcire il danno; ed, in ogni caso, ove non volesse pagare, il cittadino ha tutte le carte in regola per iniziare un giudizio e veder riconosciuti i propri diritti.
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